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Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli ex Voucher, le prestazioni di lavoro accessorio

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.

L’articolo di oggi fa parla ancora di compensi al personale delle Associazioni Dilettantistiche Sportive per mezzo degli ex Voucher, le cosiddette prestazioni di lavoro accessorio.

 


 

GLI EX VOUCHER – LE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Come saprete nel 2017 il Governo ha abolito i Voucher, sistema amato da molti ed odiato da altri, ma che risolveva numerosi problemi per retribuire in maniera corretta piccoli lavori saltuari di natura subordinata.

Sono quindi stati introdotti pochi mesi successivamente i cosiddetti “PrestO” ossia le prestazioni occasionali che hanno sostituito i vecchi Voucher. La normativa sul “Contratto di Prestazione Occasionale” è recente, riassumiamo come funzionano in poche righe:

Possono essere utilizzati da aziende (o associazioni) che abbiano un massimo di 5 dipendenti assunti come lavoratori subordinati. I limiti di utilizzo sono i seguenti:

– Limite di 5.000€ netti annui di voucher che le associazioni possono acquistare per retribuire tutti i collaboratori;
– Limite di 5.000€ netti di compensi che il collaboratore può percepire all’anno, di cui massimo 2.500€ da un solo datore di lavoro;
– Limite di 280 ore di lavoro annuo presso un unico datore di lavoro.

L’ente deve prima iscriversi sull’apposito portale INPS e successivamente deve attivare in via preventiva i buoni per un minimo di 4 ore consecutive di prestazione ed una retribuzione minima di circa 50€ lordi.

Ogni buono ha un valore lordo orario di circa 12,50€, che equivalgono a 9€ netti per ogni ora di lavoro.

Queste prestazioni sono compatibili e non fanno venir meno lo stato di disoccupazione, non è però possibile utilizzare i PrestO per retribuire un collaboratore che sia un lavoratore subordinato della medesima azienda oppure se tra le parti, nel corso degli ultimi sei mesi, era in essere un rapporto di lavoro subordinato oppure una collaborazione coordinata e continuativa.

I pagamenti per le prestazioni devono essere effettuati con Modello F24 Elide con il nuovo codice tributo 1919 e causale “Cloc” dal committente, sarà poi l’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a effettuare il bonifico delle somme ai collaboratori.

Quindi a differenza di prima non sarà più il datore di lavoro a comprare i buoni che il lavoratore dovrà incassare, ma sarà direttamente l’Istituto a curare il pagamento con bonifico bancario dopo che l’associazione avrà effettuato un accredito su un “conto corrente virtuale” dal quale l’INPS preleverà mensilmente le somme da erogare.

Possono essere quindi una buona soluzione per retribuire in modo regolare personale di cui avrete necessità in modo saltuario tenuto conto che le ritenute effettuate sulle somme lorde contengono già Irpef, contributi Inps ed assicurazione Inail.

Dott. Umberto Ceriani

 

Studio Ceriani

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