
Arrivata la decisione in seguito alla decisione di Cecina di non giocare
LEGNANO – Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino per 20-0 ai Knights Legnano, a seguito della decisione del Cecina di non disputare la gara di domenica scorsa al PalaBorsani.
Questo il testo completo della disposizione:
Il Giudice Sportivo Nazionale a scioglimento della riserva resa nel C.U. n.265 del 22/12/21 dispone quanto segue: premesso
– che la gara n. 1650 del 19/12/21 tra J.K.Legnano e BK Cecina non si disputava in quanto la squadra ospite, regolarmente arrivata presso l’impianto di gioco, decideva di non scendere in campo non effettuando il riconoscimento dei propri tesserati dinanzi agli arbitri per asserite ragioni di prudenza;
– che effettivamente un atleta di Legnano, sottoposto a tampone antigenico nella mattinata di domenica 19/12/21, era risultato positivo al Covid -19;
– che la Società Legnano come da protocollo sanitario provvedeva pertanto ad effettuare test antigenici su tutti i componenti del team squadra, e gli stessi risultavano negativi, come da documentazione medica richiesta e prodotta dalla Società;
– che gli arbitri preso atto di quanto sopra esposto ritenevano di dar corso comunque alle procedure pre gara effettuando il riconoscimento dei tesserati della Società Legnano come risulta dal referto arbitrale inviato;
– che la società Cecina decideva comunque di non procedere alle formalità di riconoscimento dei propri tesserati dinanzi agli arbitri e di lasciare l’impianto sportivo rientrando presso la propria sede;
– che gli arbitri provvedevano altresì al rispetto dei limiti temporali prima e dopo l’orario previsto per l’inizio della gara, pertanto alle ore 18.15 chiudevano il referto e lasciavano il terreno di gioco;
rilevato che la condotta della Società BK Cecina debba considerarsi quale formale rinuncia alla predetta gara;
considerato quanto previsto dalle norme del Regolamento Esecutivo Gare in materia di rinuncia alle stesse dispone ai sensi dell’art 14 R.E.Gare che la Società BK Cecina deve considerarsi quale rinunciataria alla disputa della gara e per l’effetto omologa la stessa con il risultato di 20-0 in favore di JK Legnano. Non ritiene di dover adottare ulteriori provvedimenti.[art. 18,1 RG]