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Il Ministero degli Interni smentisce quello dello Sport e blocca anche gli allenamenti

27 ottobre 2020 | 23:21
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Il Ministero degli Interni smentisce quello dello Sport e blocca anche gli allenamenti

Non c’è pace per gli sport di contatto, ora arriva anche una circolare del Viminale

ROMASport sempre più nel caos dopo la pubblicazione dell’ultimo DPCM. Il Ministero dell’Interno ha infatti inviato a tutti i Prefetti una circolare che di fatto smentisce le FAQ pubblicate solo ieri dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio (leggi nostro articolo QUI >>).

Infatti, mentre il dicastero del Ministro Spadafora permette lo svolgimento degli allenamenti degli sport di contatto, purchè svolti in forma individuale e rispettando il distanziamento tra gli atleti, la circolare del Viminale , firmata dal capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, BrunoFrattasi, prescrive invece che “vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente DPCM, ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale“.

Un documento che giunge di sorpresa e che, come fa giustamente notare La Gazzetta dello Sport, “non si capisce se si tratti di un equivoco o se invece, l’interpretazione restrittiva sia figlia della necessità di limitare gli spostamenti delle persone.” Non si può escludere, quindi, che nelle prossime ore possa arrivare dal Governo un chiarimento che metta fine ad ogni ambiguità di interpretazione.

Questo il testo completo della Circolare, relativa all’Attività sportiva

Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici. Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.

La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite “a porte chiuse”, se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all’aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono inoltre sospese (art.1, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.

Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l’ultimo inciso contenuto nella lett.e ), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.

Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all’aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.

Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.

Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri.