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Pulcini esclusi dal club, un’importante sentenza della Corte Federale d’Appello

16 agosto 2020 | 09:18
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Pulcini esclusi dal club, un’importante sentenza della Corte Federale d’Appello

Un club milanese aveva deciso di escludere alcuni bambini dalla propria squadra Pulcini sulla base di scelte tecniche

MILANO – Nel maggio dello scorso anno un’importante società calcistica di Milano, con più di 400 tesserati ed un palmares di grande prestigio, aveva comunicato alle famiglie di alcuni piccoli giocatori dei propri Pulcini la decisione di escluderli dalle attività sportive del club sulla base di scelte tecniche, preferendo bambini con una maggiore attitudine al gioco del calcio. La questione era finita sul tavolo della ProcuraFederale della F.I.C.G. che avevano deciso di affidarla agli organi della GiustiziaSportiva.

Ora, ad un anno di distanza è finalmente arrivato l’accoglimento, da parte della Corte Federale di Appello, del reclamo proposto dall’Avvocato Marco Di Lello, Procuratore Federale Interregionale, che ha portato alla riforma del provvedimento assunto dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia.

Nella sentenza in particolare si legge che “ai diritti dei ragazzi […] – tra i quali rientra quello di fare sport, divertirsi e giocare anche se non si è un campione – corrispondono altrettanti doveri da parte dei dirigenti e delle società che devono conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire a tutti la possibilità di crescere e maturare attraverso lo sport.”

Deve ritenersi, pertanto, – continua la sentenza – che in presenza di un’esigenza organizzativa che imponga una riduzione del numero dei giovani calciatori, la Società è tenuta a selezionare i suoi tesserati con modalità e criteri conformi al principio secondo il quale, nella suddetta fascia di età, il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti. Ne consegue che la selezione dei tesserati effettuata secondo criteri di merito tecnico-agonistico non può essere ritenuta conforme al doveroso modello educativo a cui si ispira il suddetto principio.”

La decisione – scrive in una nota Lega Nazionale Dilettanti – ha stabilito un importante principio a tutela dei giovani calciatori e, più in generale, dell’attività sportiva a carattere ludico.”

Il dirigente e la società in questione, inizialmente assolti dal Tribunale Federale Territoriale, sono stati infatti ritenuti responsabili dalla Corte Federale d’Appello della violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionando il primo con un’inibizione di tre mesi e la seconda con un ammenda di 800 euro.

L’organo giudicante ha infatti riconosciuto il mancato rispetto dei principi relativi all’attività sportiva giovanile da parte del club che, escludendo un giovane calciatore per ragioni organizzative e tecniche, è di fatto venuta meno anche al Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il quale l’attività dei Pulcini ha carattere prettamente promozionale, ludico e didattico.