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Coronavirus, cosa si può e non si può fare

10 marzo 2020 | 09:29
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Coronavirus, cosa si può e non si può fare

Tutte le novità contenute nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio

LEGNANO – Dopo che il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio emesso nella serata di lunedì 9 marzo estende a tutta Italia le disposizioni per contenere l’epidemia da COVID-19, vediamo di far il punto su cosa si può e non si può fare.

Mobilità interna ed esterna alla Regione – permessa quelle delle persone per motivi di lavoro (non servono certificazioni del datore di lavoro) e per motivi di salute, permessa quella per le merci.

Dipendenti pubblici e/o privati – ove possibile, devono favorire uso di ferie o lavoro a distanza.

Estetisti, parrucchieri, dentisti, studi medici – permesse col rispetto dell’utilizzo delle protezioni ed evitando assembramenti nei locali.

Attività artigianali (panetterie, pasticcerie, gastronomie, kebab, pizzerie d’asporto, gelaterie)  – dopo le ore 18 vietato il consumo sul posto. Dopo le ore 18 consentita la vendita per asporto evitando stazionamenti nei locali ed al bancone.

Mercati rionali – consentiti solo se rispettano le regole sull’assembramento.

Matrimoni e funerali – vietate le cerimonie (art.1 lettera i).

Biblioteche – chiuse.

Eventi sportivi – vietati, con la sola esclusione degli eventi e competizioni organizzate da organismi sportivi internazionali, comunque a porte chiuse. Allenamenti permessi solo ad atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione alle Olimpiadi o a manifestazioni nazionali ed internazionali, anche in questo caso a porte chiuse. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di sicurezza indicate nel decreto, come la presenza di medici delle società sportive.

Attività generiche all’aperto (es. parchi pubblici) – consentite nel rispetto delle regole su assembramenti.

Tutte le altre manifestazioni di ogni genere – vietate (art.1 lettera g).

Servizi educativi – sospesi.

Bar, pub, ristoranti, agriturismi con preparazione pasti – servizio al tavolo con rispetto delle regole su assembramento e distanza, chiusi dalle ore 18.00 (eccetto servizio da asporto).

Tutte le altre attività commerciali – aperte con rispetto regole assembramento e distanza.

Ricordiamo che le disposizioni contenute nel Decreto del 9 marzo hanno effetto fino al 3 aprile, mentre quelle contenute nei decreti 1 marzo e 4 marzo non hanno più efficacia.

La Regione Lombardia informa che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

Il testo del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 QUI >>

Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti QUI >>

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