
Il testo dell’ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente della Regione per contrastare la diffusione del virus
MILANO – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato domenica 23 febbraio 2020 un’ordinanza che definisce tutti i provvedimenti per l’intero territorio della Lombardia tesi a contrastare la diffusione del coronavirus.
Ordinanza che, lo precisiamo, vale per tutto il territorio regionale, con la sola eccezione dei comuni compresi nella “zona rossa”, ossia Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per i quali valgono restrizioni ancora più stringenti.
L’ordinanza prevede le seguenti disposizioni:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) la chiusura dei nidi, dei servizieducatividell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;
3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghidellacultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
4) la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
5) la previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita’ commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita’ e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’), le chiusure delle attivita’ commerciali sono disposte in questi termini:
– bar, localinotturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
– per gli esercizicommerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati e’ disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
L’ordinanza precisa inoltre che “Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute puo’ modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica. La presente ordinanza ha validita’ immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”.