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Errore arbitrale, Pro Sesto-Levico Terme si rigioca

6 novembre 2019 | 21:08
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Errore arbitrale, Pro Sesto-Levico Terme si rigioca

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso del Levico. La partita finì 3-1 per la Pro Sesto

ROMA – La gara tra la Pro Sesto ed il Levico Terme è da ripetere. Il Giudice Sportivo, dopo aver esaminato il reclamo della squadra trentina ha stabilito che l’arbitro dell’incontro commise realmente un’errore tecnico, espellendo il giocatore sestese Gattoni solo al terzo cartellino giallo, contro i due previsti dal regolamento.

Decisive le riprese video e la stessa ammissione dell’arbitro che nel supplemento di referto ha riconosciuto il proprio errore, affermando, come si legge nella sentenza, di “aver commesso un errore in buona fede, ammonendo per ben tre volte lo stesso giocatore“.

Spetterà ora al Dipartimento Interregionale stabilire la data della ripetizione della gara, che, lo ricordiamo, terminò con una vittoria della Pro Sesto per 3-1.

Pronta la risposta della Pro Sesto, che con un proprio comunicato, ha dichiarato:

“La Società Pro Sesto prende atto della decisione del Giudice Sportivo in merito alla ripetizione della gara tra Pro Sesto e Levico Terme.

Pur non condividendo le motivazioni espresse – e con l’amarezza derivante dalla mancata rilevazione di tale fattispecie né durante né dopo lo svolgimento della gara da nessuno dei protagonisti – la Società accetta quanto disposto.

Società e squadra si impegneranno ancor di più per riconquistare quella vittoria meritata sul campo dello stadio “Breda” lo scorso 20 ottobre.”

Da parte sua il Levico Terme, nel dare notizia della decisione del Giudice Sportivo, ha colto l’occasione complimentarsi  con il proprio legale Gianluca Pinamontiper il lavoro svolto e con il direttore di gara per aver ammesso il proprio errore tecnico durante la partita.

Questo il testo completo della sentenza:

Il Giudice Sportivo,

– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S.D. Levico Terme e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del calciatore n. 4 della S.S.D. Pro Sesto SRL, Gattoni Tommaso, solo a seguito della terza ammonizione comminata al 85′ esuccessiva alle precedenti del 20′ e del 75′, comminate sempre all’indirizzo del medesimo calciatore;

– lette le controdeduzioni depositate dalla S.S.D. Pro Sesto SRL, con le quali si chiede nel merito, in via principale, di dichiarare l’inesistenza e, in via subordinata, la non decisività e ininfluenza dell’errore tecnico lamentato dalla ricorrente e, in via istruttoria, l’inammissibilità dei mezzi di prova prodotti;

– rilevato come ai sensi dell’art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare riprese televisive o “altri filmati”, come quello allegato dalla reclamante a riprova delle proprie affermazioni, quale mezzi di prova volti a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito soggetto diverso dall’autore dell’infrazione;

– rilevato che il direttore di gara, con proprio supplemento di referto inviato il 30 ottobre 2019, ha espressamente riconosciuto l’errore nel quale è incorso, affermando di “aver commesso un errore in buona fede, ammonendo per ben tre volte lo stesso giocatore” individuato nel calciatore n. 4 della S.S.D. Pro Sesto SRL;

– considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha inciso sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, let. c) 

P.Q.M.

Dispone:

1) di accogliere reclamo

2) la ripetizione della gara oggetto di reclamo;

3) la trasmissione degli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza;

4) di non addebitare la tassa di reclamo.