Fisco e sport, attività didattica e sportiva nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani
Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.
La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e la gestione di una società sportiva.
Il tema di oggi riguarda l’obbligatorietà di riportare nel Registro CONI tutte le attività sportive e didattiche svolte dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ed i rischi che si corrono in caso di inadempimento.
ATTIVITA’ DIDATTICA E SPORTIVA NELLE ASD
SANZIONI PER TARDIVO ADEMPIMENTO E CONSEGUENZE
Con il 2019 è divenuto attuativo il Regolamento di Funzionamento del Registro CONI nella parte che prevede l’inserimento dell’attività sportiva, didattica e formativa svolta da Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche /ASD/SSD) nel Registro CONI ad opera degli enti affilianti al fine di comprovare lo svolgimento di reale vita sportiva con lo scopo di sanzionare le finte realtà sportive.
Cosa significa questo? Che dal 1 gennaio 2019 tutti gli enti sportivi per poter godere dei regimi fiscali agevolati e della detassazione degli incassi devono dimostrare di praticare sport, realizzando corsi didattici sotto l’egida della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva (FSN/EPS) affiliante e prendendo parte oppure organizzando gare o concorsi riconosciuti a livello federale iscrivendo i singoli tesserati partecipanti.
Sarà quindi necessario che ogni ente organizzi corsi didattici e organizzi oppure partecipi a gare relative alla propria disciplina sportiva comunicando i dati all’ente di affiliazione.
Non sarà quindi la singola ASD/SSD a poter inserire i dati in maniera autonoma, ma dovrà fornirli all’EPS o FSN a cui è affiliata affinché questa riconosca l’evento sportivo svolto sotto la sua egida e lo comunichi al CONI.
Nel corso del primo periodo del 2019 questi nuovi oneri sono stati trascurati da molte FSN ed EPS, che in moltissimi casi non hanno avvisato le ASD affiliate dell’adempimento, mentre le poche che lo hanno fatto non sono state in grado di far fronte alla mole di dati che dovevano caricare a sistema.
È indubbio che tale nuovo onere sia considerato come un problema o quantomeno una scocciatura, ma mira a colpire gli enti che si mascherano da ente sportivo ma in realtà approfittano delle agevolazioni fiscali non svolgendo attività istituzionale ma solo commerciale.
Si è quindi arrivati ad una proroga dell’onere di inserimento dati a Registro, proroga che però è scaduta il 30 settembre scorso e sappiamo che un numero elevatissimo di enti non è in regola, anche se ha comunicato per tempo i corsi o le gare a cui ha preso parte o ha organizzato in quanto le singole realtà sportive non hanno alcuna possibilità di operare direttamente sul sito CONI.
Le conseguenze di tale inadempimento
Le ASD/SSD che non sono in regola con tale onere sono sospese automaticamente dal Registro ai sensi dell’art. 3 del Regolamento. Il sistema effettua o dovrebbe effettuare controlli giornalieri a decorrere dal 1 ottobre per verificare chi non è in regola ed inviare segnalazioni al fine di avviare la procedura di sospensione.
Non è ancora noto però ne se tali verifiche hanno avuto avvio, ne se ci saranno effettivamente delle sospensioni considerato che l’inadempimento spesso è imputabile all’EPS o alla Federazione di appartenenza.
Ricordate però che se la situazione di inottemperanza dovesse proseguire e voi non svolgerete nè attività didattica nè attività sportiva, il Regolamento prevede la cancellazione dal Registro della vostra associazione e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco aggiornato nel quale il vostro sodalizio non sarà quindi presente.
Dott. Umberto Ceriani

Studio Ceriani
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