Fisco e Sport, la cessione dei diritti alla prestazione sportiva

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani
Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.
La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e la gestione di una società sportiva.
L’articolo di oggi parla della cessione dei diritti alla prestazione sportiva.
LA CESSIONE DEI DIRITTI ALLA PRESTAZIONE SPORTIVA
Uno dei temi affrontati, anche se non completamente risolti, dalla maxi Circolare 18/2018 dell’Agenzia delle Entrate è il trattamento fiscale della cessione dei diritti alla prestazione sportiva da parte di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
Come previsto dalla normativa, in particolare l’art. 148 TUIR, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali se effettuate da ASD/SSD nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva.
Se ricorrono le condizioni sopra evidenziate la cessione di un atleta effettuata dietro il versamento di un corrispettivo può considerarsi come rientrante nell’attività istituzionale dell’associazione e svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Presupposto però è che l’atleta abbia svolto nell’ambito della ASD cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva.
L’Agenzia esclude quindi dall’ambito dell’attività istituzionale e quindi decommercializzato il caso della cessione quando essa avvenga per “finalità meramente speculative”, come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva dell’atleta sia stato acquistato da una ASD e poi ceduto ad un’altra senza che lo sportivo sia stato coinvolto dall’ente nell’attività formativa e di crescita sportiva. In questo caso la cessione deve essere considerata come imponibile ai fini del reddito commerciale dell’associazione.
La Circolare non spiega quale sia il periodo di tempo o la tipologia di allenamento e formazione considerata sufficiente al termine della quale si può essere certi che la cessione non sia considerata come attività commerciale; si può quindi presumere ad esempio che un atleta acquistato ad inizio stagione e ceduto dopo pochi mesi realizzando una plusvalenza potrebbe essere considerata con ogni probabilità un’operazione commerciale in quanto lo sportivo non avrebbe avuto il tempo di acquisire una sufficiente formazione tale da considerarlo come stabilmente inserito nell’associazione sportiva cedente.
Inoltre se l’ASD/SSD dovesse cedere il diritto alla prestazione sportiva ad un ente che non ha la qualifica di ASD o SSD oppure se tale ente pratica uno sport differente o ancora non è affiliato al medesima Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva tale cessione non potrà rientrare nell’ambito dell’agevolazione della decommercializzazione
Dott. Umberto Ceriani

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