Fisco e Sport, le sovrafatturazioni delle sponsorizzazioni

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani
Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.
La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.
L’articolo di oggi parla delle sovrafatturazioni delle sponsorizzazioni.
LE SOVRAFATTURAZIONI DELLE SPONSORIZZAZIONI
L’articolo prende spunto da recenti sentenze che hanno affrontato il tema delle false sponsorizzazioni nell’ambito delle corse automobilistiche ed in particolare dei rally, settore che l’Agenzia delle Entrate considera ad alto rischio evasione come i circoli ippici e i golf club ad esempio. Alcune attività sportive, caratterizzate da elevati costi di gestione, sono spesso oggetto di indagine finanziaria per verificare l’esistenza di prestazioni di sponsorizzazione inesistenti o parzialmente inesistenti.
La pratica fraudolenta consiste in un meccanismo tramite il quale l’Associazione Sportiva Dilettantistica fattura delle sponsorizzazioni incassando liquidità necessaria in parte per l’attività sportiva ed in parte per restituita in contanti alla società che ha effettuato il pagamento, spesso anche tramite l’abuso dei contratti sportivi quali meccanismo per ottenere con facilità i fondi necessari alla restituzione delle somme.
La società così ha il doppio vantaggio di dedurre completamente l’importo della sponsorizzazione e la relativa IVA, mentre l’associazione sportiva trattiene una percentuale per il servizio inesistente o parzialmente inesistente nonché il 50% dell’IVA che non deve versare in regime 398.
L’onere della prova per dimostrare che la sponsorizzazione non ha mai avuto luogo o è stata realizzata solo in parte grava sull’Amministrazione Finanziaria in caso di controlli e può essere assolto tramite delle semplici presunzioni.
Durante le verifiche i funzionari ritengono che il contenuto standard o generico dei contratti di sponsorizzazione (privi di indicazioni quali l’attività svolta dalla sponsorizzata, l’apposizione dei loghi, la durata della sponsorizzazione e così via) così come la sproporzione tra i costi di sponsor fatturati e l’utile aziendale siano elementi indiziari sufficienti per provare lo schema fraudolento così come confermato anche da recenti sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
Trattandosi di operazioni inesistenti la prova indiziaria dell’assenza dell’operazione esclude la buona fede del contribuente. Ne consegue sempre più l’importanza di creare dei contratti di sponsorizzazione dettagliati per ogni operazione di sponsorizzazione o pubblicità, ove indicare con precisione oltre all’importo erogato, la durata dell’attività di sponsorizzazione, come verrà svolta l’effettiva attività divulgativa effettuata dall’ASD sponsorizzata, dove verranno apposti i loghi e così via.
Da ultimo si ribadisce la necessità di conservare materiale extra contabile per poter dimostrare a distanza di anni che la sponsorizzazione ha avuto effettivamente luogo (copia di brochure con il logo, fotografie dei cartelloni pubblicitari, campioni dei gadget o del merchandising, stampa della pagina del sito internet dell’ASD con i loghi dei partner e così via).
Dott. Umberto Ceriani

Studio Ceriani
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