Fisco e Sport, la riforma del Terzo Settore

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.

L’articolo di oggi parla della riforma del Terzo Settore, un argomento che interessa da vicino anche le Associazioni Sportive.

 


 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ad agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 117/2017 denominato “Codice del terzo Settore” il quale, composto da ben 104 articoli, per la prima volta fornisce la definizione del concetto di Terzo Settore ed individua con precisione le caratteristiche di tali enti.

Questa riforma sta già cambiando in maniera radicale la vita degli oltre 500.000 enti senza scopo di lucro attualmente esistenti, ma se da un lato per alcune categorie di enti come le Onlus e le Organizzazioni di volontariato il Codice comporterà radicali trasformazioni, complicazioni ed incrementi nella complessità di gestione, vi sono categorie come le Associazioni Sportive Dilettantistiche che sono (fortunatamente…) quasi del tutto escluse dagli obblighi previsti salvo che per propria scelta decidano di adottare i vincoli imposti dalla riforma.

Una premessa necessaria: il Codice entrerà pienamente in vigore non prima del 2020 – 2021 in quanto occorre la stesura ed approvazione di diverse decine di decreti attuativi oltre all’autorizzazione dell’Unione Europea per l’adozione dei nuovi regimi fiscali ipotizzati dal Codice, quindi ad oggi esso ha solo un impatto limitato, anche per gli enti come ODV, APS e ONLUS che sono obbligati ad adeguare il proprio statuto entro il prossimo 2 agosto.

La riforma prevede innanzitutto la creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una sorta di Registro delle Imprese similare a quello conservato dalla CCIAA nel quale si dovranno iscrivere i nuovi ETS (Enti del Terzo Settore) e dove andranno comunicati numerosi dati relativi all’ente, depositati annualmente i rendiconti, le variazioni dei membri del Consiglio Direttivo, ed altri elementi specificatamente elencati. Inoltre vengono introdotti numerosi vincoli, attività di monitoraggio, obblighi di trasparenza, vigilanza e controllo in cambio di alcuni vantaggi fiscali.

Ma cosa cambia per le Associazioni Sportive Dilettantistiche? Possono o devono adottare la Riforma? Esse, anche se non “tipizzate” tra gli enti previsti dalla riforma possono comunque adottarla purchè si iscrivano al registro.

a cosa comporta questa scelta?

Prima di tutto una Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritta al Registro non potrà più adottare il regime fiscale 398/1991, con tutte le penalizzazioni che questa conseguenza comporta atteso che i nuovi regimi fiscali a cui la norma accenna non saranno più così convenienti:

– l’IVA dovrà essere versata in modo ordinario senza più la forfettizzazione al 50%
– le imposte sui redditi avranno scaglioni molto più elevati , dal 7% al 17% in base al fatturato.

Inoltre le Associazioni Sportive Dilettantistiche che sceglieranno di aderire alla Riforma non potranno più considerare decommercializzati gli incassi relativi ai corsi sportivi che organizzano verso soci e tesserati per espressa previsione dell’art 79. Le uniche somme che non costituiranno reddito imponibile saranno quindi le quote di iscrizione e le eventuali erogazioni liberali.

Venendo ai rapporti di lavoro il Codice tipizza il rapporto di volontariato ed il diritto dei lavoratori a percepire un compenso non inferiore al CCNL applicabile. Ne consegue che una Associazioni Sportive Dilettantistiche “riformata” non potrà più utilizzare i compensi sportivi esenti fino a 10.000€ e dovrà basare le proprie attività sul lavoro dei volontari.

La complicazione maggiore riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche che sono anche Associazioni di Promozione Sociale, queste dovranno obbligatoriamente adottare la riforma e diventare Enti del Terzo Settore e saranno tenuti a seguire tutta la nuova disciplina, i vincoli, gli adempimenti ulteriori e così via… salvo una loro cancellazione volontaria dal Registro abbandonando la natura di APS per rimanere una ASD.

Ad oggi quindi la Riforma sembra comportare rilevanti complicazioni e penalizzazioni, senza fornire strumenti di semplificazione o nuove agevolazioni concrete.

Stando così la situazione una Associazioni Sportive Dilettantistichenon avrà alcun interesse a diventare un ETS.

 

Dott. Umberto Ceriani

 

Studio Ceriani
Dottori Commercialisti – Revisori Legali – Consulenti del Lavoro
Via XXIX Maggio 18 – 20025 Legnano (MI)
Tel 0331/599454 – 0331/548935 Fax 0331/598009
www.consulenza-associazioni.com