Associazioni Sportive Dilettantistiche, la Certificazione Unica 2019

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.

L’articolo di oggi fa parla della Certificazione Unica 2019 per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

 


 

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), titolari o non titolari di Partita IVA, devono effettuare la Certificazione dei compensi a qualunque titolo erogati a collaboratori nel corso dell’anno 2018.

Quali compensi devo certificare?

Ogni tipologia di compenso deve essere certificato:

• compenso sportivo (sia entro il limite di 10.000,00€ che oltre tale soglia, allegando quindi gli F24 di versamento delle ritenute ed addizionali)
• compensi pagati a professionisti titolari di Partita Iva (anche soggetti nel regime forfettario)
• compensi soggetti a ritenuta d’acconto
• collaborazioni occasionali
• lavoratori subordinati

Come funziona la certificazione?

Dovete consegnare ad un intermediario abilitato (commercialista o consulente del lavoro) le ricevute di pagamento o le fatture che avete pagato, eventualmente assieme agli F24 che avete versato per la ritenuta d’acconto. Occorre indicare la data in cui avete effettuato il pagamento, non rileva la data del documento in quanto il criterio per la Certificazione è la cassa e non la competenza.

Quali sono i termini?

Entro il 7 marzo 2019 si devono certificare i compensi sportivi, le collaborazioni occasionali e tutti gli importi soggetti a ritenuta d’acconto.
Solo i soggetti con Partita IVA, anche in regime forfettario o dei minimi, godono di un rinvio che coincide con la presentazione del successivo Modello 770 che dovrà essere trasmesso da un intermediario a ottobre 2019.
La Certificazione andrà poi consegnata ai soggetti entro il 31 marzo 2019.

Si ricorda che si devono certificare solo i compensi pagati nel 2018, quindi se a gennaio 2019 avete erogato una somma di competenza del 2018 questo importo dovrà essere certificato l’anno prossimo poiché saldato nel 2019.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata viene irrogata una sanzione di 100€, a condizione che le ritenute siano state versate, altrimenti si dovranno conteggiare anche le sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute

Dott. Umberto Ceriani

 

Studio Ceriani
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