Fisco e Sport

Associazioni Sportive Dilettantistiche, i compensi esenti

15 febbraio 2019 | 09:18
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Associazioni Sportive Dilettantistiche, i compensi esenti

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.

L’articolo di oggi fa parla dei compensi esenti per i collaboratori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

I COMPENSI SPORTIVI “ESENTI” FINO A 7.500€

Proseguendo nel panorama relativo alla gestione dei rapporti di collaborazione all’interno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, riassumiamo in poche righe un argomento che richiederebbe un approfondimento maggiore.

Probabilmente consocerete i cosiddetti “Redditi esenti fino a 10.000€ per attività sportive”, uno strumento spesso molto utile ma altrettanto abusato dalle associazioni per retribuire ad esempio istruttori, tecnici, atleti, giudici di gara e così via.

La normativa di riferimento è l’art. 67, comma 1, Lett M DPR 917/1986 che prevede che sono considerati redditi diversi esenti da imposte fino alla soglia di 10.000€le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi sportivi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva (…)“.

È fondamentale però che queste prestazioni non siano riconducibili ad attività di lavoro autonomo, dipendente o assimilato.

Si ricorda che i dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche purché a titolo gratuito previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Tali soggetti possono percepire solo le indennità di trasferta, ma non i compensi sportivi.

Tassazione del compenso

Fino a 10.000€ : Nessuna ritenuta Irpef
Da 10.001€ a 30.158€ : Ritenuta Irpef a titolo di imposta del 23% oltre ad addizionali
Oltre 30.158€ : Ritenuta Irpef a titolo di acconto del 23% oltre ad addizionali

Le somme corrisposte, qualsiasi sia la cifra, non sono mai soggette a contributi Inps o assicurazione Inail.

Il soggetto che percepisce tali compensi, a marzo dell’anno successivo riceverà la Certificazione Unica con il riepilogo degli importi dell’anno da poco concluso e dovrà fornirlo al proprio Commercialista o CAF per l’indicazione degli importi nel Modello 730 (solo se superano i 10.000€) o Redditi PF (qualsiasi sia la cifra percepita).

Si consiglia vivamente di predisporre un contratto che disciplini la prestazione sportiva, la sua durata e l’importo annuo lordo che verrà corrisposto al collaboratore. Ogni mese inoltre l’associazione dovrà far firmare allo sportivo una ricevuta all’atto di pagamento nella quale, tra le altre informazioni, il percipiente dovrà dichiarare di aver o non aver superato la franchigia di 10,000€.

Questa forma contrattuale è sempre ampiamente utilizzata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ma si consiglia di impiegarla solo per i collaboratori che non fanno di questo la propria attività lavorativa professionale o principale, ma che in realtà svolgono un altro lavoro oppure sono pensionati o studenti ed ottengono dalla collaborazione sportiva solo un’integrazione del proprio reddito.

Dott. Umberto Ceriani

Studio Ceriani

Studio Ceriani
Dottori Commercialisti – Revisori Legali – Consulenti del Lavoro
Via XXIX Maggio 18 – 20025 Legnano (MI)
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