
Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani
Dodicesimo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.
La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.
L’articolo di oggi ci parla degli obblighi contabili delle Associazioni Sportive.
GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI
Allo stato attuale non è prevista una modalità obbligatoria o standard per la predisposizione del rendiconto annuale, salvo il facsimile predisposto dal CONI che potete trovare sul Registro Nazionale delle Società Sportive.
Di conseguenza gli obblighi contabili delle associazionisono pochi e possono essere gestiti nella modalità che riterrete più opportune purché siano organizzati in modo da rappresentare in modo veritiero e completo la situazione economica dell’ente.
Gli obblighi contabili si differenziano a seconda che l’associazione sia titolare di Partita IVA oppure no, ossia se svolga sia attività commerciale ed istituzionale oppure solo quest’ultima:
1) Associazione non titolare di P.IVA che svolge solamente attività istituzionale e decommercializzata:
Predisposizione di una prima nota di cassa e banca in cui annotare uscite/entrate;
Conservazione della documentazione dei costi sostenuti (fatture acquisti, bollette, compensi erogati, imposte versate ed ogni altro documento contabile);
Conservazione delle ricevute emesse relative al versamento della quota sociale, la partecipazione ai corsi organizzati e le erogazioni liberali ricevute;
Non esiste obbligo di vidimazione dei libri contabili;
Non si ha l’obbligo di tenere i libri contabili ed i registri IVA
2) Associazione titolare di P.IVA e che svolge attività commerciale
Tutto quanto elencato sopra a cui si deve aggiungere anche quanto specificato di seguito
Obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale;
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
Presentazione della dichiarazione Redditi, Irap ed IVA (per opzione legge 398);
Tenuta ed aggiornamento Registro IVA e consegna trimestrale in SIAE ( Opz 398);
Predisposizione ed invio Spesometro (abrogato dal 2019);
Versamento periodico delle imposte Ires, Irap ed IVA
Un ente titolare di Partita IVA deve essere sempre affiancato da un intermediario abilitato (commercialista o consulente del lavoro) per curare tutti gli adempimenti dichiarativi obbligatori e ricordate che da gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di Fattura Elettronica sia attiva che passiva per le associazioni titolari di Parita IVA, solo passiva per le altre.
Ricordate inoltre che gli F24 dei soggetti titolari di partita IVA devono versare le imposte unicamente tramite Entratel o Home Banking a seconda dei casi, ma mai consegnando il modello F24 cartaceo allo sportello bancario.
Indipendentemente dall’attività svolta dall’associazione vige l’obbligo di versare le ritenute d’acconto quando evidenziato in fattura o quando il compenso sportivo superi la soglia di 10.000€. Inoltre qualsiasi compenso erogato, esente o non esente, di qualsiasi natura sia, deve essere certificato il febbraio dell’anno successivo tramite la Certificazione Unica predisposta da un consulente; a tale adempimento si aggiunge il Modello 770 se è previsto il versamento di ritenute a titolo di acconto o di imposta.
Le scritture contabili si devono conservare in maniera completa ed ordinata per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione ai fini civilistici. Ai fini fiscali invece vanno conservati fino a quando siano decaduti i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli oppure fino al termine di eventuali contenziosi in essere.
Dott. Umberto Ceriani

Studio Ceriani
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