Palio di Legnano, come funziona il nuovo sistema sanzionatorio
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Le modifiche al Regolamento del Palio apportate lo scorso aprile
LEGNANO – Le pesanti sanzioni comminate alla Contrada La Flora dal Collegio dei Giudici hanno fatto nascere in molti, Contradaioli e non, la curiosità sulle nuove modalità in tema di sanzioni e di giustizia per il Palio di Legnano.
Lo scorso 26 aprile il Comitato Palio ha infatti approvato il nuovo “Codice attuativo per l’adozione dei provvedimenti disciplinari e sanzionatori“, che tra le tante novità, prevede l’istituzione proprio del Collegio dei Giudici. Queste figure sono previste dall’Art. 4, che recita: “E’ istituito, al fine di esaminare eventuali infrazioni, valutare i comportamenti e infliggere le corrispettive sanzioni un Collegio Giudicante del quale fanno parte di diritto coloro i quali hanno ricoperto la carica di Gran Maestro e il ruolo di Cavaliere del Carroccio.”
Una rosa di possibili candidati al ruolo di Giudice alquanto ristretta: escludendo chi ricopre al momento il ruolo di Magistrato, poco più di una decina di nomi.
La scelta dei 5 Giudici viene fatta dalla sorte, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 5 : “In presenza di segnalazioni di cui all’art. 1 del presente codice attuativo verrà composto il Collegio giudicante che sarà composto da 5 giudici estratti a sorte tra tutti i componenti di cui al precedente art. 4. In caso di necessità per assenza dei Giudici incaricati, i Magistrati del Palio possono straordinariamente nominare un giudice a completamento del collegio giudicante. Il Collegio dei Giudici entro e non oltre 10 giorni dalla sua composizione avvenuta secondo le modalità previste al precedente art. 4 dovrà iniziare l’esame delle segnalazioni pervenute. Assume la Presidenza del Collegio il più anziano di età.”
Le fasi dell’istruttoria sono regolati dall’Art. 6: “Nell’ambito della sua attività il Collegio dei Giudici potrà richiedere atti, rapporti, al fine di acquisire il maggior numero di informazioni utili alla formazione del giudizio che dovrà essere emanato entro 15 giorni dall’avvio del procedimento. Il Giudizio sarà poi trasmesso alla contrada che avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni chiedendo, se lo riterrà opportuno, anche un’audizione. Alla comunicazione scritta della sentenza emessa dal Collegio dei Giudici si potrà presentare, entro 10 giorni, appello al Collegio dei Magistrati. Il Collegio dei Magistrati potrà valutare esclusivamente la correttezza della procedura adottata e del giudizio emesso. La decisione del Collegio dei Magistrati non è più impugnabile.”
Una volta emesso il verdetto del Collegio dei Giudici, dunque, l’appello al Collegio dei Magistrati potrà solo prendere in esame solo eventuali vizi di forma, ma entrare nella sostanza, modificando quindi il verdetto.
Per quanto riguarda le principali casistiche, queste sono indicate nell’Art. 7:
PROVVEDIMENTI E SANZIONI
Alle Contrade, ai rappresentanti ed ai dirigenti di queste ultime che commetteranno infrazioni ai Regolamenti del Palio ed al cerimoniale, nonché alle Contrade a titolo di responsabilità oggettiva potranno essere comminate in via alternativa o concorrente le seguenti tipologie di sanzioni:
A – per:
– sfilanti con anelli (ivi compresi quelli di contrada), orecchini, piercing, – comportamenti, o gesti non idonei all’immagine del corteo storico ad opera di sfilanti
– atteggiamenti non conformi quali, a titolo puramente indicativo, fumare, utilizzo cellulare, espressioni ingiuriose in occasione delle cerimonie di rito o durante la sfilata storica ad opera di sfilanti
Deplorazione scritta
B – per:
– saluti differenti dal cerimoniale ad opera dei reggenti in occasione delle cerimonie di rito o del corteo storico
– atteggiamenti non conformi come precedentemente indicato in occasione delle cerimonie di rito ad opera di reggenti;
– Atteggiamenti e comportamenti non consoni del ruolo tenuti da persone che rivestono o hanno rivestito cariche all’interno del mondo paliesco.
– Mancato rispetto del codice attuativo della sfilata
Pena pecuniaria di 500 €
C – per:
– Mancato rispetto dell’ordine di sfilata e/o ingresso previsto dal cerimoniale in occasione delle cerimonie di rito
– Utilizzo di foulards da parte di reggenti in occasioni delle cerimonie di rito
Pena pecuniaria di 1.000 €
D – per:
– atteggiamenti violenti dei contradaioli in occasione delle cerimonie di rito
Pena pecuniaria di 3.000 €
E – per:
– Danneggiamento da parte di contradaioli identificati di simboli o beni di altra contrada
– Comportamenti violenti ad opera di contradaioli che ricoprono o hanno ricoperto ruoli all’interno degli organismi di contrada in occasioni di manifestazioni ufficiali del Palio
– Rimozione del Gonfalone durante una manifestazione ufficiale del Palio.
Pena pecuniaria di 5.000 €
F – per:
– comportamenti che pregiudicano il regolare svolgimento di una manifestazione ufficiale del Palio
Pena pecuniaria di 10.000 €
G – per:
– comportamenti che impediscono lo svolgimento della gara ippica
Pena pecuniaria di 15.000 € e squalifica al palio successivo
Dall’adozione del provvedimento sanzionatorio decorre il tempo di 5 anni valido come periodo “di recidività” .
In caso di seconda infrazione nel periodo di recidività la relativa sanzione sarà automaticamente raddoppiata.
In caso di seconda infrazione di categoria A scatta automaticamente la sanzione di categoria B
In caso di seconda infrazione di categoria G si raddoppierà esclusivamente la pena pecuniaria.
Se le infrazioni ai punti D – E – F – sono commesse da Capitani, Gran Priori, Castellane, Scudiero o addetto corsa si applica la sanzione aggiuntiva di sospensione/inibizione a ricoprire qualsiasi carica in ambito paliesco per 3 anni.
INFRAZIONI AL CODICE ATTUATIVO DISCIPLINANTE CORSA E ANTIDOPING
Ai fantini e alle contrade colpevoli di infrazioni alle norme che disciplinano lo svolgimento della corsa e del controllo antidoping potranno essere inflitte, da parte del Collegio dei Giudici, le seguenti sanzioni:
H – Violazione art. 2 – Al fantino – Ammonizione scritta
Alla Contrada – Pena pecuniaria di 500 € per ogni infrazione
I – Violazione art. 3 – Al fantino – squalifica di un anno paliesco
Alla contrada – pena pecuniaria di 1.000 € in caso di positività riscontrata in occasione dei controlli a campione
effettuati sui fantini prima della gara;
pena pecuniaria di 5.000 € in caso di partecipazione di fantino interdetto alle corse per le motivazioni di cui all’art. 2 comma 4 dell’ordinanza in data 21/7/2011 e s.m.i. denominata “Ordinanza Martini”
L – Violazione art. 4 Alla contrada – pena pecuniaria di 5.000 €
M – Violazione art. 7 Alla contrada – pena pecuniaria di 5.000 €
N – Violazione art. 12 Al fantino – ammonizione scritta
O – Violazione art. 13 Al fantino – ammonizione scritta in caso di semplice utilizzo del frustino durante la mossa
Squalifica di un anno paliesco in caso di provvedimento da parte del mossiere
P – Violazione art. 14 Al fantino – squalifica di un anno paliesco in caso di provvedimento di squalifica da parte del mossiere
P1 – Violazione art. 15 Al fantino squalifica di un anno paliesco in caso di doppio richiamo ufficiale nell’arco di tre anni
Q – Violazione art. 16 Al fantino – squalifica di un anno paliesco in caso di provvedimento di squalifica da parte del giudice di gara
R – Violazione art. 33 – esito positivo al controllo antidoping
♦ R 1 – per sostanze classificate medication B – Sanzione pecuniaria di 2.500 € alla Contrada
♦ R 2 – per sostanze classificate medication A – Sanzione pecuniaria di 5.000 € alla Contrada
♦ R 3 – per sostanze classificate Doping B – Sanzione pecuniaria di 12.500 € alla Contrada, due anni di squalifica al cavallo e due anni di squalifica al fantino
♦ R 4 – per sostanze classificate Doping A – Sanzione pecuniaria di 20.000 € alla Contrada, tre anni di squalifica al cavallo e tre anni di squalifica al fantino; inoltre, in caso di vittoria la Croce verrà tolta alla Contrada ed il Palio non assegnato
♦ R 5 – in caso di rifiuto a sottoporre il cavallo al prelievo antidoping verrà applicata la sanzione R 4
♦ R 6 – in caso di falsa dichiarazione relativa alla comunicazione di cui allegato b) verrà applicata la sanzione R 4
In caso di recidiva relativamente alle infrazioni R1 – R2 – R3 – R4 la sanzione sarà raddoppiata.
In caso di seconda recidiva per le infrazioni R1 e R2 la sanzione sarà ulteriormente raddoppiata; per l’infrazione R3 oltre all’ulteriore raddoppio si procederà alla revoca dell’eventuale vittoria che non sarà assegnata; per l’infrazione R4 oltre al raddoppio della sanzione scatterà l’automatica squalifica al Palio successivo.
Il termine temporale di riferimento considerato valido per determinare la recidività è di 5 anni”
Per tutto ciò che eventualmente non fosse indicato nell’Art. 7, il rimando è all’ultimo paragrafo dell’Art. 9: “Possono essere attivate procedure di giudizio da parte del collegio giudicante anche in situazioni non previste dal presente codice, con l’applicazione delle sanzioni secondo il criterio dell’analogia.”
Lo stesso Art. 9 parla esplicitamente del divieto di ricorrere alla Giustizia Ordinaria, pena una pesante ammenda: “Contro le sanzioni e i provvedimenti inflitti dagli organi giudicanti non è mai ammesso il ricorso alla Magistratura Ordinaria. In caso di violazione del presente articolo sarà inflitta al ricorrente pena pecuniaria di 5.000 €.”
L’Art. 8 chiarisce quale sia il termine per il versamento delle ammende, il cui mancato pagamento comporta l’esclusione dalla corsa: “Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate entro l’emissione del bando dell’anno successivo, pena la mancata partecipazione al Palio delle contrade.“