Come si costituisce un’Associazione Sportiva Dilettantistica

La nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo
Secondo appuntamento con la nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.
La rassegna di articoli, che avrà cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.
L’articolo di oggi ci spiega come si costituisce un’ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica.
Le ASD (Associazione Sportive Dilettantistiche) non riconosciute rappresentano il 99% degli enti non profit sportivi, mentre le associazioni riconosciute o le Società Sportive di capitali sono fenomeni molto più rari. Per questo motivo riassumiamo in breve i passi da compiere per la costituzione di un ente non riconosciuto.
Il primo aspetto fondamentale è trovare almeno tre – quattro soci fondatori, che saranno poi parte del Direttivo dell’Associazione; in seconda battuta andranno redatti Statuto ed Atto Costitutivo, che dovranno essere quanto più precisi e dettagliati possibile, oltreché conformi alla normativa fiscale in vigore, di modo da escludere possibili rimostranze o lamentele da parte di futuri soci. Entrambi gli atti verranno stilati in 3 copie e registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
Prima della registrazione di tali atti, però, l’Associazione dovrà procede alla richiesta di attribuzione del codice fiscale, che rappresenta l’elemento identificativo dell’Ente stesso. Tale richiesta viene effettuata presentando all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente il modello AA5/6 (per i non titolari di Partita Iva, oppure modello AA7/10 per coloro i quali richiederanno anche l’attivazione della Partita Iva) compilato in ogni sua parte e che verrà firmato dal legale rappresentante.
Una volta assegnato il codice fiscale, l’ASD potrà procedere con la registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, seguendo precisi passi: il primo è l’acquisto di marche da bollo da 16 € che andranno apposte su entrambi gli atti ogni 100 righe (di norma si consigliano 25 righe per pagina). Attenzione: è fondamentale che la data di emissione delle marche da bollo sia necessariamente precedente alla stipula ed alla firma degli atti da registrare altrimenti è prevista una sanzione.
Inoltre dovrà essere stato pagato un modello F23 di 200€ ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro e che verrà portato in Agenzia al momento della registrazione, assieme al modello 69 con indicato il codice fiscale dell’Associazione e i dati di tutti gli associati riportati nell’Atto Costitutivo.
Ricordiamo inoltre che, ogni qualvolta intervenga una variazione all’interno dell’Associazione, come ad esempio la variazione del legale rappresentante o della sede legale, il modello AA5/6 (o AA7/10) andrà nuovamente presentato in Agenzia entro 30 giorni dalla variazione.
Dopo aver adempiuto a tali obblighi, l’Associazione è formalmente registrata e può iniziare la propria attività.
Entro 60 giorni dalla costituzione dell’Ente, però, è fondamentale ricordarsi di inviare telematicamente il modello EAS ovvero il modello che consente di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati fiscalmente rilevanti riguardanti l’Ente appena costituito. Tale adempimento è fondamentale per poter usufruire della decommercializzazione degli incassi ed il suo mancato invio può portare a sanzioni rilevanti in caso di controlli futuri nonché l’esclusione dal regime agevolativo fiscale. Nel caso in cui l’Associazione si sia dimenticata di procedere con l’invio del modello EAS è possibile inviarlo tardivamente, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente, la sanzione di 258 € (con modello F24).
Per poter procedere all’invio telematico del modello è necessario essere in possesso di un’abilitazione Fisconline o Entratel, pertanto se l’Associazione non potrà procedere in tal senso dovrà necessariamente rivolgersi ad un intermediario abilitato (Commercialista o Consulente del lavoro).
Dott. Umberto Ceriani

Studio Ceriani
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